“Lo sciopero del trasporto aereo indetto lunedì 18 luglio, da piloti e assistenti di volo delle compagnie low cost e dai controllori di volo Enav costerà circa 7 miliardi di euro alle società aeree, con i vettori che dovranno versare oltre 2 miliardi di euro ai passeggeri solo a titolo di rimborsi e ristori previsti dalla normativa”. Lo afferma il Codacons, che diffonde la guida ufficiale sui diritti dei viaggiatori.

“Ricordiamo che anche in caso di sciopero le compagnie aeree sono tenute a riconoscere ai passeggeri che si vedono cancellato il volo l’assistenza e l’indennizzo previsti dal regolamento europeo 261/04 – spiega il Codacons – Chi non riuscirà a raggiungere le mete di villeggiatura a causa dello sciopero odierno (lunedì 18 luglio, ndr) ha diritto inoltre a chiedere ad agenzie di viaggio, tour operator e strutture ricettive il rimborso integrale di quanto pagato per i servizi non goduti, sulla base del principio della “causa di forza maggiore” e delle norme del codice civile, e potrà agire contro le compagnie aeree chiedendo anche il danno morale da “vacanza rovinata” fino a 5mila euro a viaggiatore”.

Proprio in favore degli utenti danneggiati dallo sciopero del settore aereo il Codacons ha attivato una piattaforma volta ad aiutare i cittadini nella gestione delle pratiche di rimborso e risarcimento (alla pagina www.codacons.cloud/).

Ecco di seguito la guida ufficiale del Codacons sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo:

Anche nel corso di uno sciopero i vettori aerei sono tenuti a garantire al passeggero:

– bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa; – sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti; – trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus; – chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:

– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; – imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; – imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:

– € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km – € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km – € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea

“Diritti questi che – ricorda il Codacons – valgono anche in caso di sciopero, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una “circostanza eccezionale”. In altre parole, il diritto allo sciopero dei lavoratori non può interferire con il diritto al risarcimento dei passeggeri che rimangono coinvolti dalle agitazioni.